Statuto

Art. 1 - Costituzione

Per iniziativa di un gruppo di appassionati di attività subacquea e di mare, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt.36 e seguenti del Codice Civile, si è costituita l’Associazione Sportiva Dilettantistica CLUB SUB AMICI del MARE, di seguito indicata come C.S.A.d.M. Asd o Club, con sede in Vimercate (Mb).

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono accedervi.

I Soci fondatori sono Luciano Soliman e Luigi Stefanelli, di seguito denominati Soci onorari.

Art. 2 - Scopo

Lo scopo primario del C.S.A.d.M. è quello di far conoscere, apprezzare ed amare il mare e a specchi d’acqua ritenuti idonei alla attività subacquea a tutti coloro che desiderano scoprirne i segreti e le bellezze e far si che tali restino nel tempo. Premesso che per attività subacquee si intendono sia tutte le attività che prevedono l’utilizzo di un autorespiratore sia tutte le attività di apnea o di snorkeling e tutte quelle correlate ad esse, questo si realizzerà attraverso:

a.la promozione di attività didattiche per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento della nostra principale attività sportiva;

b.l’organizzazione di corsi di avviamento, perfezionamento e mantenimento di attività subacquea, nonché corsi di formazione e di qualificazione per gli operatori del settore;

c.l’organizzazione di corsi didattici di avviamento, perfezionamento e mantenimento di attività subacquea anche per disabili;

d.la promozione e lo sviluppo di attività sportive dilettantistiche, in particolare nelle discipline legate alla subacquea;

e.l’organizzazione di manifestazioni sportive, in via diretta o in collaborazione con altri soggetti;

f.lo studio, la promozione e lo sviluppo di nuove metodologie atte a migliorare l’organizzazione e la pratica della subacquea ricreativa e professionale per i propri Soci;

g.l’organizzazione di squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative delle diverse discipline sportive subacquee;

h.l’organizzazione di attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero anche mediante gruppi di studio, proiezione di filmati tematici o meno, conferenze e similari;

Il C.S.A.d.M. non ha scopi di lucro, è apolitico e rimane estraneo a partiti e organizzazioni sindacali operando esclusivamente per fini sportivi ricreativi e culturali.

Il C.S.A.d.M inoltre potrà promuovere convenzioni particolari con fornitori di beni inerenti alle attività subacquee, allo scopo di ottenere favorevoli condizioni di acquisto a diretto ed esclusivo vantaggio dei propri Soci.

La sua figura giuridica è quella delle associazioni sportive dilettantistiche non riconosciute.

Art. 3 - Durata

ll C.S.A.d.M. ha durata illimitata e può decidere di aprire altre sedi o filiali nel resto del mondo.

La gestione nonché il funzionamento del C.S.A.d.M è basato sulla volontà, il volontariato, l’amicizia, la solidarietà e il pluralismo espressi dai Soci.

Art. 4 â€“ Soci

Il numero dei Soci è illimitato.

Possono essere Soci del C.S.A.d.M. persone fisiche, Società o Enti a patto che ne condividano gli scopi e che si impegnino alla loro realizzazione.

L'ammissione a Socio avviene mediante presentazione di domanda scritta al Consiglio Direttivo, tramite il modulo predisposto dal Club, il quale decide senza obbligo di motivazione; in caso di accettazione il nuovo Socio prende visione del presente statuto impegnandosi ad attenersi allo stesso e ad osservare gli eventuali regolamenti e/o delibere adottate dagli organi del C.S.A.d.M.

L’iscrizione si rinnova in modo automatico e tacito previo versamento della quota Sociale nei tempi previsti dal presente statuto.

Soci del C.S.A.d.M. sono:

a.Soci effettivi: i Soci fondatori e tutti i Soci che hanno almeno un anno di anzianità;

b.Soci ordinari: tutti i Soci nuovi iscritti;

La qualifica di Socio si perde per recesso, esclusione o a causa di morte.

Art. 4.1 Temporaneità

 E’ esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 5 â€“ Diritti e doveri dei Soci

I Soci hanno il diritto:

a.di partecipare a tutte le attività promosse dal C.S.A.d.M;

b.di partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all’approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;

c.di godere dell’elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi purchè maggiorenni;

I Soci hanno il dovere:

d.di osservare lo Statuto nonché le delibere, le linee guida e i regolamenti assunti dagli organi sociali;

e.di versare il contributo associativo entro un mese dall’inizio dell’anno sociale;

f.di pagare, prima dello svolgimento, ogni attività a cui intendano partecipare;

Art. 6 â€“ Quota associativa

I Soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività.

Tale quota sarà determinata annualmente per l’anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 7 â€“ Esclusione di un Socio

L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del Socio:

a.che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi del C.S.A.d.M;

b.che si renda moroso del versamento del contributo annuale per un periodo superiore a 2 mesi dal termine ultimo;

c.che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi del C.S.A.d.M;

d.che sia iscritto contemporaneamente ad altre associazioni o club che svolgano attività similari a quelle di C.S.A.d.M., salvo specifica deroga;

e.che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, compresi quelli morali, al Club;

Le deliberazioni prese in materia di esclusione saranno comunicate ai Soci destinatari mediante lettera la quale conterrà la motivazione.

L’esclusione prevista al punto b) è automatica; a discrezione del Consiglio Direttivo potrà essere inviata al Socio moroso lettera con l’invito a regolarizzare la propria posizione.

Il Socio interessato dal provvedimento di esclusione ha 15 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per chiedere la convocazione dell’Assemblea al fine di contestare gli addebiti che hanno portato al provvedimento. Durante tale periodo il Socio risulterà formalmente sospeso dalle attività del C.S.A.d.M.

L’esclusione diventa operativa con l’annotazione del provvedimento nel libro Soci; l’annotazione sarà fatta decorsi 20 giorni dall’invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell’Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.

Art. 8 â€“ Risorse economiche

Il C.S.A.d.M. trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

a.quote e contributi degli associati;

b.entrate derivanti da corsi di subacquea, apnea, snorkeling e quanto espresso indicato dalle attività istituzionali, art. 2;

c.quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive;

d.eredità, donazioni e legati;

e.contributi dello stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;

f.contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;

g.entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

h.proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali propri del C.S.A.d.M;

i.erogazioni libere degli associati e dei terzi;

j.entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

k.altre entrate compatibili con le finalità sociali anche di natura commerciale;

Il fondo comune, costituito, per esempio, da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dal Club, non è mai ripartibile fra i Soci durante la vita del C.S.A.d.M né all'atto del suo scioglimento.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

In ogni caso l’eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività previste dal presente statuto.

Art. 9 â€“ Esercizio Sociale

L’esercizio Sociale va dal 1 Settembre al 31 Agosto dell’anno successivo.

Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare all’Assemblea dei Soci.

Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall’Assemblea dei Soci entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio (ossia entro il 30 Novembre).

Ai Soci che ne faranno richiesta, il Consiglio Direttivo fornirà copia del rendiconto.

Art. 10  - Gli organi del Club

Sono organi del C.S.A.d.M.:

a.l'Assemblea dei Soci;

b.il Consiglio direttivo;

c.il Presidente;

Art. 11 - Assemblee

L’Assemblea dei Soci può essere ordinaria o straordinaria.

L’Assemblea ordinaria provvede:

a.all’approvazione del rendiconto economico e finanziario;

b.alla elezione del Presidente del C.S.A.d.M e dei membri del Consiglio Direttivo ed, eventualmente, dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti;

c.a deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione del C.S.A.d.M riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno entro i tre mesi successivi alla chiusura dell’esercizio Sociale; quando particolari esigenze lo richiedano, l’Assemblea potrà essere convocata entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio Sociale.

L’Assemblea straordinaria si riunisce:

a.per approvare eventuali regolamenti e linee guida

b.per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento del C.S.A.d.M, nominando i liquidatori;

c.su decisione del Consiglio direttivo;

d.su richiesta di almeno un terzo dei Soci con indicazione degli argomenti da trattare;

e.su richiesta dal Socio escluso;

In questi casi la convocazione deve avere luogo entro 30 giorni dalla data della richiesta.

Gli avvisi di convocazione, recanti l'ordine del giorno, saranno comunicati ai Soci mediante l'esposizione all'albo Sociale,  quest’ultimo può anche essere telematico, nel senso che potrà essere composto da uno spazio apposito all’interno del sito del Club opportunamente portato alla conoscenza di tutti Soci, oppure tramite comunicazione via e-mail, diramati con circolare ai Soci e/o tramite e-mail e/o messaggio telefonico, almeno 10 (dieci) giorni prima della data stabilita.

I suddetti mezzi possono essere usati tutti insieme o singolarmente.

Art. 12 â€“ Modalità di svolgimento delle Assemblee

In generale nelle Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, hanno diritto di voto i Soci, di età superiore a 18 anni, in regola con il versamento della quota associativa, secondo il principio del voto singolo. Tuttavia, ove si votino modifiche allo Statuto oppure la delibera di scioglimento del Club, hanno diritto di voto solo i Soci effettivi, di età superiore a 18 anni, in regola con il versamento della quota associativa, secondo il principio del voto singolo.

Ogni Socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un altro Socio; i membri del Consiglio Direttivo non possono essere rappresentati tramite delega.

In prima convocazione l’Assemblea, ordinaria o straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione, l’Assemblea, ordinaria o straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

In generale le delibere delle Assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all’ordine del giorno; tuttavia le delibere relative a modifiche allo Statuto e la delibera di scioglimento dl C.S.A.d.M sono valide solo se approvate dalla maggioranza qualificata composta da almeno i 3/5 dei Soci effettivi votanti. Tutte le delibere devono risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Le votazioni vengono fatte per alzata di mano o per appello nominale; le deliberazioni assunte sono vincolanti.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da un altro membro del Consiglio Direttivo da lui nominato; ad ogni Assemblea viene nominato un segretario col compito di redigere il verbale.

Tutti la documentazione sarà conservata, a cura del Presidente, negli appositi faldoni depositati in sede.

Art. 13  - Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione.

Il Consiglio direttivo è così composto:  

a.Soci onorari;

b.il Presidente;

c.il Tesoriere;

d.il Direttore didattico;

e.Due consiglieri;

Il Consiglio direttivo resta in carica tre anni sociali ed è rieleggibile. Esso può incaricare i Soci, non appartenenti al Consiglio direttivo, ad organizzare iniziative nell'ambito degli scopi sociali.

Nello specifico il consiglio direttivo esercita le seguenti funzioni:

1.Formula e pone in atto tutte le iniziative del programma annuale;

2.Esamina e accoglie le domande di iscrizione dei nuovi Soci;

3.Può radiare dal C.S.A.d.M., per gravi motivi, i Soci che compiono atti contrari al Club e ai suoi scopi;

4.Amministra i fondi sociali, controlla e verifica il rendiconto economico e patrimoniale;

5.Convoca le assemblee dei Soci e del Direttivo;

6.Ha accesso a tutta la documentazione del C.S.A.d.M.;

7.Stabilisce l’ammontare della quota associativa annuale;

Il diritto a far parte del Consiglio Direttivo si perde:

1.Per dimissioni;

2.Per radiazione come previsto dall’articolo 7;

3.Per tre assenze consecutive ingiustificate dal Consiglio;

4.Per la perdita della qualifica di Socio;

Il Consiglio direttivo delibera a maggioranza dei voti espressi con la presenza di almeno tre membri.

Qualsiasi decisione deliberata dal Consiglio direttivo deve essere comunicata ai Soci, il più presto possibile, utilizzando gli stessi criteri previsti per la convocazione delle Assemblee (art. 11).

Ogni Socio effettivo purchè maggiorenne può candidarsi per il Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo a sua volta elegge il Presidente ed attribuisce le cariche ai membri eletti dall’Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo avrà cura di esporre all’Albo del Club, che può essere la bacheca del sito o la bacheca in sede, notizia dell’avvenuta assemblea con l’indicazione degli argomenti trattati, rinviando i Soci alla lettura dei verbali archiviati presso la sede del Club e/o pubblicati sul sito web.

Art. 14 â€“ Il Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale del Club Sub Amici del Mare nonché potere di firma di tutti gli atti.

Qualora il Presidente fosse impossibilitato all’esercizio delle proprie funzioni e, nel caso ricorra la necessità dell’assunzione di una decisione o firma di un atto, questi saranno assolti dal componente del Consiglio Direttivo con la più alta anzianità associativa.

Il Presidente cura la conservazione di tutta la documentazione prodotta, tipo documenti fiscali, documenti civilistici ecc ecc archiviandoli anno per anno distinguendoli per categoria nei termini di legge.

Art. 15  - Tesoriere

Il Tesoriere preferibilmente esperto di ragioneria e contabilità, raccoglie ed archivia tutta la documentazione amministrativa del C.S.A.d.M; produce il rendiconto economico e finanziario delle attività del C.S.A.d.M. nei termini previsti all’art. 9); cura la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese. Redige e cura il registro dei Soci, e conserva tali atti, nei termini di legge, presso la sede del C.S.A.d.M.

È responsabile verso il Consiglio direttivo delle somme affidategli nonché del patrimonio del C.S.A.d.M.

Art. 16  - Direttore Didattico

Il direttore didattico, un istruttore subacqueo con grado M3 o M2, si occupa di tutte le attività didattiche della scuola; entro il 15 settembre di ogni anno sociale, predispone e sottopone al Consiglio Direttivo il programma e il calendario delle attività didattiche, suddiviso nei vari livelli. Aggiorna i programmi didattici sulla base di eventuali nuove tecniche legate alla disciplina subacquea in generale; contatta, coordina e tiene i rapporti con gli istruttori, redige i verbali di affidamento incarico per gli istruttori e verifica la sussistenza dei requisiti imposti dalle agenzie didattiche di riferimento; verifica che sia certificata l’idoneità sanitaria allo svolgimento della attività subacquea di tutti i Soci; verifica e conserva tutti gli atti volti alla richiesta e al rilascio dei brevetti. Tali atti dovranno essere conservati per almeno 5 anni presso la sede del Club.

Per l’espletamento di tale funzione il Direttore Didattico può delegare parte dei compiti o farsi coadiuvare da altri Soci.

Art. 17 - Scioglimento

Lo scioglimento del C.S.A.d.M. può essere deliberato dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i 3/5 dei Soci effettivi votanti, con esclusione delle deleghe.

In caso di scioglimento l’Assemblea nomina un liquidatore, scelto anche al di fuori dei Soci.

Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell’attività sportiva, e comunque per finalità di utilità Sociale, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n. 662.

Art. 18 â€“ Responsabilità

Il Club Sub Amici del mare non si assume alcuna responsabilità per incidenti o danni occorsi ai propri soci durante le attività sociali del medesimo.

Art. 19 â€“ Controversie

Tutte le controversie tra l’Associazione e i Soci e fra i Soci stessi sono sottoposte al Consiglio Direttivo. Al Direttivo sono demandati i più alti poteri istruttori e decisionali ed il verdetto emesso deve essere accettato insindacabilmente e inappellabilmente.

I provvedimenti disciplinari che possono essere comminati sono quelli previsti dallo statuto e dai vari regolamenti disciplinati dal Comitato Internazionale Olimpico (CIO), dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano, dall’ Unione Italiana Sport Popolari (UISP) e dalle Federazioni Sportive Internazionali e dalle didattiche di appartenenza.

Art. 20 â€“ Recepimento direttive

Il C.S.A.d.M. si impegna a recepire le norme e direttive emanate dal CONI; Il C.S.A.d.M. può deliberare di affiliarsi a Federazioni Sportive Nazionali, Discipline sportive associate o ad Enti di promozione sportiva, contestualmente impegnandosi a conformarsi ai relativi statuti e regolamenti.

Art. 21 â€“ Varie

Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni delle vigenti leggi. Il foro competente è esclusivamente quello di Monza.

Vimercate, 17 giugno 2016